CCNL del 28 marzo 1958 Parte IIIParte TERZA

Art. 19

ALLOGGIO

In vigore dal 22 dic 1960
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda, in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-19-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo