CCNL del 28 marzo 1958 Parte III›Parte TERZA
Art. 23
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 22 dic 1960
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
In armonia alle norme di cui al D. L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso sia in servizio di leva che in caso di richiamo è computato agli effetti dell'anzianità.
Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata.
Per tutte le altre disposizioni valgono le norme del decreto legislativo sopra citato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-23-2