CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 22 dic 1960
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identità; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-1-4

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