CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 6
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO
In vigore dal 22 dic 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento (escluso il preavviso) e si considererà assunto ex novo con la nuova, qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari a un quinto dell'anzianità come operaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-6-4