CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 11
FERIE
In vigore dal 22 dic 1960
L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione (stipendio e contingenza), non inferiore a:
15 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
20 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da oltre 2 sino a 10 anni;
25 giorni di calendario in caso di anzianità da oltre 10 sino a 15 anni;
30 giorni di calendario in caso di anzianità di oltre 15 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio o termine in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nei corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-11-3