CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 14
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO
In vigore dal 22 dic 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errore verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 3,50% sul minimo della sua categoria di assegnazione.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-14-3