CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 14

INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO

In vigore dal 22 dic 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errore verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 3,50% sul minimo della sua categoria di assegnazione. Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-14-3

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