CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 10
GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 22 dic 1960
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:
a) le quattro festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre)
b) le seguenti 13 festività:
1 gennaio (Capo d'anno)
6 gennaio (Epifania)
19 marzo (S. Giuseppe)
- Lunedi di Pasqua
- Ascensione
- Corpus Domini
29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
15 agosto (Assunzione)
1 novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
Una ricorrenza religiosa della località ove l'impiegato lavora, che coincida possibilmente con quella del S. Patrono da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti.
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
Il caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto,- per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro si intende che il pagamento della festività stessa è compreso nello stipendio mensile percepito dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate (stipendio mensile di fatto compresi gli scatti di anzianità e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui una delle ricorrenze nazionali oppure una delle festività di cui alla lettera b) cadano di domenica è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, importo calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Nelle provincie o zone provinciali o aziende nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo di cui sopra, sarà dedotto, per ogni festività cadente di domenica, un quarto delle dette quote.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-10-3