CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 14
91 / 126INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO
In vigore dal 22 dic 1960
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errore verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 3,50% sul minimo della sua categoria di assegnazione.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-14-3