CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV›Parte QUARTA
Art. 13
RETRIBUZIONI
In vigore dal 22 dic 1960
Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine, mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-13-3