CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 9

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI

In vigore dal 22 dic 1960
L'impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno. È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all' nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per in quali sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È considerato lavoro domenicale quello compiuto dall'impiegato avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianità e contingenza): a) lavoro straordinario..................... 25% b) lavoro notturno non in turni avvicendati........... 50% c) lavoro straordinario in turni avvicendati........... 50% d) lavoro festivo........................ 50% e) lavoro domenicale con riposo compensativo: 1) per le ore normali di lavoro................. 20% 2) per le ore straordinarie................... 50% Le suddette percentuali non sono tra loro cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (stipendio e contingenza) per 180. Ove la retribuzione sia costituita in tutto o in parte di elementi variabili, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria. Per impiegato tecnico che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di otto ore consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di otto ore consecutive, si applicano le disposizioni dell' della parte operai, con l'avvertenza che le relative maggiorazioni sono applicate sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianità e contingenza). Al fine di determinare la misura della tredicesima mensilità e del compenso per ferie all'impiegato che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurni e notturni) si prenderà per base la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne ricalcolerà la media, tenendo conto del periodo trascorso dall'impiegato in ciascuno dei turni durante gli ultimi dodici mesi. Le percentuali previste dal citato della parte operai fanno parte, per gli addetti non occasionali della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, ma non si aggiungono all'importo dello stipendio su cui si calcolano gli scatti di anzianità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-9-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo