CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 22
FERIE
In vigore dal 14 dic 1960
L'operaio che da almeno dodici mesi consecutivi si trovi alle dipendenze dell'azienda in cui è occupato avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata è fissata in appresso, durante il quale, egli percepirà la retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti risulterà del guadagno medio delle ultime due quindicine o 4 settimane:
a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno un'anzianità non inferiore ad un anno e non superiore ad otto anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per tutti coloro che hanno un'anzianità superiore agli otto anni compiuti e fino a 16 anni;
c) 16 giorni lavorativi (pari a 128 ore) per coloro che hanno un'anzianità superiore.
Quando le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti dell'impresa od a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianità sarà concesso un periodo di ferie ridotto, in ragione di un giorno (ore 8) per ogni mese di servizio prestato, e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso.
Se l'operaio presenti le sue dimissioni o sia, per qualsiasi causa, licenziato dall'impresa, senza avere goduto del periodo di ferie, pure avendone maturato il diritto, avrà titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse avanti la rescissione del rapporto di lavoro. Ove, nel momento delle dimissioni o del licenziamento, il lavoratore non abbia raggiunto l'anno di anzianità o non sia trascorso un anno dall'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti giorni (otto ore) di ferie retribuiti, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno dell'assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto.
In ambedue i casi indicati al precedente comma, ove vi sia impedimento al godimento delle ferie, è ammessa, a titolo di indennità sostitutiva delle stesse, la corresponsione all'operaio di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie, in ragione dell'anzianità raggiunta e della paga globale giornaliera di fatto (nella misura di otto ore).
Normalmente l'intero periodo di ferie spettante al lavoratore dovrà essere concesso in una sola volta.
L'epoca sarà stabilita tenendo conto delle esigenze dell'azienda e delle necessità degli operai. A chi ne facesse richiesta, qualora l'azienda non disponga per tutti in tale senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovrà essere anticipato.
L'operaio non può rinunciare, nè tacitamente, nè esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l'impresa non potrà non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di un'indennità sostitutiva, all'infuori dei casi previsti dal comma 4°.
In caso di dimissioni o di licenziamento il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Lo stesso periodo di preavviso si computa però agli effetti della maturazione delle ferie.
Cadendo una o più festività nazionali o infrasettimanali nel periodo delle ferie, in aggiunta alla retribuzione da corrispondersi per le ferie stesse, sarà riconosciuto al lavoratore quanto indicato per le festività nazionali e infrasettimanali dall' "Giorni festivi e trattamento economico relativo".
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie non comportano un prolungamento di queste.
Se, durante il periodo di ferie, l'operaio sia richiamato in servizio da una località diversa dalla sua abituale residenza, l'azienda dovrà corrispondergli quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto sulle trasferte, sia per il viaggio da compiersi per rientrare in sede, come per il viaggio di ritorno al luogo dove egli trascorreva le ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-22