CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 26
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 14 dic 1960
L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto.
Agli effetti dell'indennità di anzianità il periodo di cui sopra entrerà nel computo del servizio prestato semprechè l'operaio, ripreso il posto nell'azienda a servizio militare compiuto, non si dimetta prima che siano scaduti sei mesi dalla ripresa del servizio presso l'azienda.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed è regolato dalla legge 3 maggio 1955, n. 370. Oltre alla conservazione del posto ed alla maturazione dell'indennità di anzianità durante l'assenza, l'operaio usufruirà del trattamento ed avrà diritto alle provvidenze che risulteranno in atto al momento del richiamo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-26