CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 27
DISCIPLINA E OBBLIGHI DISCIPLINARI
In vigore dal 14 dic 1960
L'operaio lavora nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto suo dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-27