CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 24

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

In vigore dal 14 dic 1960
Ferme restando le norme vigenti in materia di malattia e di infortunio, si conviene che all'operaio non in prova che debba lasciare il lavoro per infortunio e malattia, sarà conservato il posto: a) per un periodo di mesi 6 se non abbia raggiunta nell'azienda un'anzianità fino a 5 anni compiuti; b) per un periodo di mesi 8 ove l'anzianità predetta sia superiore a 5 anni compiuti. Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma precedente non consenta all'operaio di riprendere il servizio ed avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, l'operaio avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità di anzianità, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia ed alle altre sue eventuali spettanti. Ove ciò non avvenga e l'azienda, non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. L'operaio che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. Per i tubercolotici assistiti in regime assicurativo valgono le norme di legge vigenti in materia. La conservazione del posto oltre i limiti stabiliti dal presente articolo non comporta riconoscimento di anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-24

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