CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 21

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 14 dic 1960
In occasione delle Feste Natalizie l'azienda corrisponderà all'operaio, a titolo di gratifica, un compenso la cui misura è determinata dalle organizzazioni confederali. Attualmente tale misura corrisponde a duecento ore di salario, in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore ad economia. Per i cottimisti, si farà riferimento alla media della retribuzione percepita nelle due quindicine o nelle quattro settimane immediatamente precedenti il Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui sopra verrà corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero trascorso alle dipendenze dell'azienda. Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni contano per un mese intero. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori ai quindici giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-21

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