CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 20

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 14 dic 1960
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono destinati in zone riconosciute malariche, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge e in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può di per sè solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-20

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