CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 15

GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO

In vigore dal 14 dic 1960
Sono considerati giorni festivi i seguenti: a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre), salvo le modificazioni sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite; c) le seguenti ricorrenze: 1) Capodanno - 1 gennaio; 2) Epifania - 6 gennaio; 3) 8. Giuseppe - 19 marzo; 4) Giorno dell'Angelo - Lunedi successivo alla Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno; 8) Assunzione - 15 agosto; 9) Ognissanti - 1 novembre; 10) Concezione - 8 dicembre; 11) Natale - 25 dicembre; 12) S. Stefano - 26 dicembre. d) Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento. Per le festività nazionali ed infrasettimanali di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, valgono le norme stabilite dalla legge. Per la festività del Santo Patrono valgono le norme stabilite dalla legge per le festività infrasettimanali, di cui alla lettera c). La festività del Santo Patrono potrà essere sostituita, di comune accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che, nel caso la festività del Santo Patrono abbia a coincidere con una festività Nazionale o infrasettimanale, verrà retribuita ugualmente in aggiunta all'altra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-15

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