CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 12
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 14 dic 1960
La sospensione del lavoro, decisa dall'azienda, per mil periodo superiore ai quindici giorni, ove tale termine non sia prolungato in seguito ad accordi eventuali tra le organizzazioni locali, darà diritto all'operaio di considerarsi licenziato, col trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennità sostituitiva del preavviso.
In caso di interruzione, per qualsiasi causa, comprese le cause di forza maggiore, si farà luogo:
a) al pagamento della paga di fatto e della indennità di contingenza per tutte le ore trascorse nello stabilimento, con la facoltà da parte dell'azienda di adibire gli operai a lavori diversi dagli abituali;
b) ai pagamento della paga di fatto e della metà della contingenza per la prima giornata di interruzione, nel caso che, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, gli operai non siano stati avvertiti in tempo utile, e cioè almeno nel corso della giornata precedente, dell'interruzione.
Nulla compete all'operaio che della interruzione sia stato avvertito tempestivamente, ferme le norme relative ai rimborsi che potranno essere richiesti alla Cassa integrazioni salari.
Sospensioni, interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianità dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianità derivano per legge o contrattualmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-12