CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 30

PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA

In vigore dal 14 dic 1960
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato. Brevi permessi da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità. Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale in qualsiasi momento per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-30

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