CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 35
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
In vigore dal 14 dic 1960
Il danno che comporta risarcimenti, verificatosi per colpa dell'operaio, non appena venuto a conoscenza del datore di lavoro, da questi dovrà essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento.
L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione alla entità del danno arrecato e alle circostanze in cui si è verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio, si seguirà la procedura prevista dall'.
Le trattenute per l'ammontare accertato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca, riduzione superiore al 12% del sito importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-35