CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 37
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 14 dic 1960
L'operaio deve essere provvisto del proprio indumento o abito da lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura dell'abito da lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrerà in ragione del sessanta per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore.
Ove la direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovrà fornirlo gratuitamente la prima volta, successivamente, presentandosi la necessità di rinnovarlo, l'operaio concorrerà in ragione del trenta per cento della spesa effettiva.
L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprietà di essa e non potrà essere usato fuori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-37