CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 33
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 14 dic 1960
Agli operai che siano membri di organi direttivi di organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro.
Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda a cui l'operaio appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-33