CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 33
33 / 58PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 14 dic 1960
Agli operai che siano membri di organi direttivi di organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro.
Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda a cui l'operaio appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-33