CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 42
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 14 dic 1960
All'operaio dimissionario, l'indennità di anzianità prevista dall' sarà parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianità raggiunta nell'azienda, nel modo e nelle misure indicate in appresso:
a) 50 per cento per l'anzianità compresa fra i due anni ed i cinque anni compiuti;
b) 75 per cento fra i cinque anni ed i dieci anni compiuti;
c) 100 per cento dopo i dieci anni compiuti.
L'anzidetta indennità sarà integralmente corrisposta indipendentemente dall'anzianità di servizio, agli operai che si dimettano per una delle cause sottoindicate:
1) per avere raggiunto il 60° anno se uomo ed il 55° anno se donna;
2) a seguito di subito infortunio sui lavoro o ma lattia professionale;
3) se donna, per contrarre matrimonio, per gravidanza e puerperio;
4) per entrare in ordini religiosi.
Il periodo di apprendistato entrerà nel computo dell'anzianità, agli effetti del trattamento sopra indicato, solo quando sia trascorso un anno dall'ultimazione del periodo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-42