CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 47

LAVORO A DOMICILIO

In vigore dal 14 dic 1960
1 - Definizione del lavorante a domicilio: Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla legge 13 marzo 1958, n. 284 ed al relativo regolamento. 2 - Libretto personale di controllo: Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali. 3 - Responsabilità del lavorante a domicilio: Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute. 4 - Retribuzioni: a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi. b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi imenti che compongono la retribuzione degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti di età supperiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennità accessorie. Indennità di contingenza, eventuali terzi elementi e indennità accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere. c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacità per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa, di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato. d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della, paga base, delle eventuali indennità accessorie e della indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c). e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni. 5 - Maggiorazione della retribuzione: a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie sarà corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato. b) Con le stesse modalità ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica, natalizia, sarà corrisposta al lavorante a domicilio, in conformità con la legge, un'indennità sostitutiva dell'indennità di anzianità nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. 6 - Lavoro notturno e festivo: I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera di una vigilia di una festività e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festività stessa, nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnano l'attività lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni. 7 - Pagamento della retribuzione: Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni. 8 - Fornitura materiale: Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. È tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte dei materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza, averlo ricevuto dal datore di lavoro. 9 - Norme generali: Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 264.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-47

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