CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie

Art. 40

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

In vigore dal 14 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio, non in prova, e le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore). L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie. Il periodo di preavviso si computa agli effetti dell'anzianità. A richiesta dell'operaio, l'azienda concederà permessi per la ricerca di altra occupazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-40

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