CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie
Art. 41
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 14 dic 1960
In caso di licenziamento non ai sensi dell'.
all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda è dovuta un'indennità nella misura di:
6 giorni (ore 48) per ciascun anno di anzianità fra il 1° ed il 5° anno compiuto;
8 giorni (ore 64) per ciascun anno di anzianità fra il 6° ed il 12° anno compiuto;
10 giorni (ore 80) per ciascun anno di anzianità compiuto oltre il 12° anno.
Le misure dell'indennità di cui al comma precedente dovranno essere conteggiate per l'anzianità maturata a partire dal 1 luglio 1948. Per l'anzianità maturata precedentemente al 1 luglio 19948 saranno liquidate 3 giornate (ore 24) per ciascun anno compiuto.
Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione delle indennità suddette le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi per i mesi compiuti di servizio prestato.
Tenuto conto delle particolari esigenze e delle particolari caratteristiche dell'industria che possono dar luogo a prestazioni inferiori ad un anno, all'operaio licenziato, ancorchè non abbia maturato l'anno di anzianità, la indennità verrà liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianità, qualora l'operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianità.
L'indennità di cui al presente articolo sarà conteggiata in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto, più l'indennità di contingenza, più l'eventuale terzo elemento, nonché il rateo della gratifica natalizia (8%), più gli incentivi ed i premi di produzione. All'operaio normalmente retribuito a cottimo, la paga di fatto sarà calcolata prendendo per base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane, restando comunque assicurato all'operaio stesso, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'.
Nota a verbale Allo scopo di chiarire l'esatta applicazione del presente articolo nel computo delle giornate di indennità da attribuire all'operaio licenziato, le parti - avendo inteso con la presente pattuizione attenersi al principio di proporzionalità affermato nell'art. 2120 del Codice civile - di comune accordo formulano i seguenti esempi di liquidazione:
1° Esempio: operaio assunto il 1 gennaio 1949,
licenziato il 31 dicembre 1965:
anzianita dal 1 gennaio 1949 al
31 dicembre 1953
(dal 1° al 5° anno) - anni 5 x 6 giorni..... = 30 giorni
anzianita dal 1 gennaio 1954
al 31 dicembre 1960
(dal 6° al 12° anno) - anni 7 x 8 giorni.... = 56 giorni
anzianita dal 1 gennaio 1961
al 31 dicembre 1965
(dal 13° anno in poi) anni 5 x 10 giorni.... = 50 giorni
----------- totale indennità.... = 136 giorn
i
----------- 2° Esempio: operaio assunto il 1 luglio 1940,
licenziato il 30 giugno 1965:
anzianita dal 1 luglio 1940 al
30 giugno 1948 - (anzianita preced.
al 1 luglio 1948) - anni 8 x 3 giorni...... = 24 giorni anzianita dal 1 luglio 1948 al
30 giugno 1953 - (anzianita dal
1° al 5° anno) - anni 5 x 6 giorni.......... = 30 giorni
anzianita dal 1 luglio 1953 al
30 giugno 1960 - (anzianita dal
6° al 12° anno) - anni 7 x 8 giorni......... = 56 giorni
anzianita dal 1 luglio 1961 al
30 giugno 1965 - (anzianita dal
13° anno in poi) - anni 5 x 10 giorni....... = 50 giorni
----------- totale indennità....... = 160 giorn
i
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-csp-41