CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 10
SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO
In vigore dal 11 dic 1960
In caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti Autorità, la retribuzione di fatto non subirà riduzioni.
In caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni valgono le norme di cui agli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-10