CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 8

CALCOLO DELLE ANZIANITÀ AI FINI PARTICOLARI ISTITUITI

In vigore dal 11 dic 1960
A) Ferie, trattamento malattie o infortunio, preavviso, dimissioni. Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso e dimissioni, agli intermedi provenienti dalla categoria operaia sarà riconosciuto come anzianità utile, il servizio da ciascuno effettivamente prestato come operaio nella stessa azienda per un periodo massimo di 8 anni antecedenti al passaggio alla categoria intermedia o per quel minore periodo di servizio effettivamente prestato come operaio. Tale riconoscimento avrà luogo indipendentemente dalla risoluzione o meno del rapporto di lavoro, e soltanto per i passaggi alla categoria intermedia intervenuti dal 1 luglio 1949 in poi. Chiarimento a verbale. Agli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali di cui al primo comma del presente articolo, agli intermedi già in servizio al 30 giugno 1949 e che lo siano tuttora, l'anzianità maturata come operaio precedentemente al passaggio alla categoria intermedia, sarà riconosciuta al 100% del servizio da ciascuno effettivamente prestato come operaio dal 1 gennaio 1937 alla data dell'effettivo passaggio indipendentemente dalla risoluzione o meno del rapporto di lavoro. B) Aumenti periodici. Agli effetti degli aumenti periodici per i passaggi da operaio a intermedio avvenuti dal 1 luglio 1949 in poi, il rapporto di lavoro si considererà iniziato ex novo con la qualifica di intermedio, salvo le situazioni individuali di miglior favore in atto. Chiarimento a verbale. Ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici di anzianità in caso di passaggio da operaio ad intermedio avvenuto precedentemente alla data del 1 luglio 1949 si chiarisce: 1. Sarà riconosciuta al 100% l'anzianità maturata come operaio a quegli intermedi i quali, non avendo avuto risolto il rapporto di lavoro all'atto del passaggio, già svolgevano nell'azienda le mansioni che hanno dato loro titolo di assegnazione alla qualifica intermedia. Il riconoscimento della anzianità comunque, non potrà essere retrodatato oltre il 1 gennaio 1937. 2. Agli intermedi per i quali, all'atto del passaggio si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 l'anzianità sarà riconosciuta soltanto in ragione del 50% del servizio effettivamente da ciascuno prestato quale operaio dal 1 gennaio 1937 al 31 dicembre 1944. Dal 1 gennaio 1945 l'anzianità utile agli effetti degli aumenti periodici viene riconosciuta ai lavoratori di cui trattasi in ragione del 100%. 3. Agli intermedi per i quali all'atto del passaggio non si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'anzianità sarà riconosciuta, soltanto in ragione del 50% del servizio da ciascuno effettivamente prestato quale operaio fino a risalire non oltre al 1 gennaio 1937. Analogo trattamento sarà esteso agli intermedi per i quali il passaggio è avvenuto, con risoluzione del rapporto di lavoro, fra il 1 gennaio 1948 e il 30 giugno 1949. C) Indennità di licenziamento. Agli effetti del computo dell'indennità di licenziamento nei casi di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia, si fa riferimento all'.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-8

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