CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 11 dic 1960
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dalle norme di legge in vigore, e cioè: tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il 19 marzo, S. Giuseppe; il 25 aprile, anniversario della liberazione (festa nazionale); il giorno di lunedi dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1 maggio festa del lavoro (festività nazionale); il 2 giugno, fondazione della Repubblica (festività nazionale); il giorno dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria; il giorno di Ognissanti; novembre, il giorno dell'unità nazionale (festa nazionale); il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre; il giorno di Santo Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento. Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate, non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore, intendendosi tale trattamento comprensivo anche della festività stessa. Nel caso di prestazione di lavoro, spetterà al lavoratore il pagamento della retribuzione di fatto per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui una delle suddette festività cada di domenica, il trattamento economico è quello previste dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Per il lavoratore a turno ore fissato, per il quale i ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo viene considerato giorno festivo. Al lavoratore per il quale si verificano le condizioni di cui al precedente comma, se una festività coincide con la domenica, sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1951. Le concessioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con alcun altro eventuale trattamento corrisposto per gli stessi titoli. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme degli accordi interconfederali in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo