Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 8

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 18 dic 1960
La durata nomina e del lavoro ò quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Compatibilmente con le esigenze aziendali il lavoro cesserà di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, purchè non si superino le nove ore giornaliere o le 48 settimanali. Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non potrà superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. L'orario verrà affisso all'entrata dello stabilimento. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-8

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