Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 4

VISITA MEDICA

In vigore dal 18 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visite medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-4

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