Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 5
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 18 dic 1960
L'assunzione al lavoro di ogni operaio avviene previo un periodo di prova della durata di sei giornate lavorative con reciproca facoltà di risolvere, entro tale termine, senza preavviso nè indennità, il rapporto di lavoro.
Il periodo di prova può essere prorogato di comune accordo a dodici giornate lavorative.
L'operaio che non venga confermato, o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascerà senz'altro l'azienda la quale dovrà corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute con la retribuzione fissata all'atto dell'assunzione.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro o di malattia, l'operaio sarà ammesso a riprendere il periodo di prova stesso qualora, sia in grado di tornare in servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
Superato il periodo di prova, l'anzianità decorrerà dal primo giorno dell'assunzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-5