Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 2
DONNE E FANCIULLI
In vigore dal 18 dic 1960
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-2