Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 7

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 18 dic 1960
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari, tra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terrà contro nella retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-7

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