Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 11

INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 18 dic 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolati come segue salvo diverse disposizioni aziendali: il primo segnale verrà dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso nello stabilimento; il secondo segnale verrà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale verrà tolto all'ora precisa, per l'inizio del lavoro. A questo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro per iniziare la sua attività. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi quindici minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-11

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