Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 16
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA
In vigore dal 18 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina od a mese.
Quando il pagamento della retribuzione viene effettuato a mese, l'azienda concederà, su richiesta, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione maturata.
Quando il pagamento venga effettuato a quindicina, verranno concessi, su richiesta degli interessati, acconti settimanali fino al 60% della retribuzione maturata.
Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonché il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrispostata all'operaio la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-16