Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 17
RECLAMI SULLA PAGA
In vigore dal 18 dic 1960
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Per la regolarizzazione delle eventuali differenze gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro sei mesi dal giorno del pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-17