Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 21

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 18 dic 1960
; Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - all'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi dall'inizio del periodo di congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo