Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 25
TRASFERTE
In vigore dal 18 dic 1960
All'operaio inviato dalla azienda in servizio fuori Comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-25