Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 25

TRASFERTE

In vigore dal 18 dic 1960
All'operaio inviato dalla azienda in servizio fuori Comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle del vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-25

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