Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 29

ASSENZE

In vigore dal 18 dic 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata e non permessa potrà essere punita con una multa non superiore al 20% di quanto il lavoratore avrebbe percepito, per le ore di mancata prestazione di lavoro. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento. Sarà considerato dimissionario l'operaio che, senza giustificato motivo, sia assente per quattro giorni consecutivi, o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti i festivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo