Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 34
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI
In vigore dal 18 dic 1960
I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio.
L'importo del risarcimento dei danni sarà valutato dalla Direzione dell'azienda in relazione all'entità del danno subito e sarà ratealmente trattenuto nella misura del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-34