Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 38
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 dic 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell' (licenziamento per mancanze) o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni. (48 ore).
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto all'operaio, un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-38