Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 41

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In vigore dal 18 dic 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli e l'indennità sostitutiva dalle ferie maturate, nonché i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-41

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