Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 40
INDENNITÀ DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 dic 1960
All'operaio dimissionario a seconda dell'anzianità di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competerà una indennità di dimissioni ragguagliata alle sottoindicate percentuali delle indennità di anzianità prevista e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell' del presente contratto:
a) 40% dopo il secondo anno compiuto di anzianità di servizio e sino al quinto anno compiuto;
b) 75% dopo il quinto anno compiuto di anzianità di servizio e sino al decimo anno compiuto;
c) 100% dopo il decimo anno compiuto di anzianità di servizio.
Il 100% delle indennità di anzianità in caso di dimissioni è anche dovuto all'operaio che si diretta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, ovvero 55° anno di età se donna, nonché agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia ai sensi dell', nonché alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Il periodo di apprendistato entrerà, nel computo dell'anzianità agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando siano trascorsi due anni dalla ultimazione del periodo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-40