Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 35
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 18 dic 1960
Qualsiasi in frazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:
a) con richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione ivi compresa la contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-35