Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 22
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO
In vigore dal 18 dic 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione dell'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovrà seguire da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia l'operaie non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
1) sei mesi, per anzianità di servizio fino a 10 anni;
2) otto mesi, per anzianità di servizio oltre 10 anni.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'operaio la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.
L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto capoverso del presente articolo.
L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-22