Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 23
TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ
In vigore dal 18 dic 1960
Per la tutela dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-23