Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 23

TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ

In vigore dal 18 dic 1960
Per la tutela dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n. 860.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo