Art. 23 · TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ
Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 23

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TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ

In vigore dal 18 dic 1960
Per la tutela dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950, n. 860.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-23