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Art. 18

DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 18 dic 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizioni sopra detta, si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una uguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-18

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